Essa presenta le seguenti caratteristiche:
· Integrità: garanzia che il documento non è stato manomesso dopo la sottoscrizione.
· Autenticità: garanzia dell’identità di chi firma.
· Non ripudio: l’autore non può disconoscere il documento firmato.
· Valore legale: il documento elettronico sottoscritto digitalmente ha lo stesso valore legale di un documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.
Questo tipo di firma puo essere utilizzata da chi invia un documento per sapere con esatezza quando il destinatario li ha ricevuti.
Per apporre la firma digitale occorre dotarsi di una smart card, dotata di un microprocessore, contenente al suo interno il certificato digitale di sottoscrizione. Il certificato di sottoscrizione è un file generato, seguendo precise indicazioni e standard stabiliti per legge, che permette di firmare in modalità sicura i documenti informatici.
Sono tenuti a dotarsi di firma digitale:
- i legali rappresentanti

- i titolari di cariche di società
- gli enti iscritti al Registro Imprese
- i notai
- i commercialisti
- i ragionieri
- periti commerciali
- i consulenti
- altri liberi professionisti
...che effettuino spedizione di pratiche telematiche al Registro Imprese.
Nell'ordinamento giuridico italiano la firma digitale è riconosciuta ed equiparata a tutti gli effetti di legge alla firma autografa su carta.
La titolarità della firma digitale è garantita dai "certificatori": si tratta di soggetti con particolari requisiti di onorabilità, che tengono registri delle chiavi pubbliche. Fra le caratteristiche per svolgere l'attività di certificatore di firma digitale vi è quella per cui occorre essere una società con capitale sociale non inferiore a quello richiesto per svolgere l'attività bancaria.
La firma digitale può essere richiesta tramite la procedura di prenotazione on line.
Gruppo: Boscaini Andrea, Residori Valentina, Zanca Francesca.